GLOSSARIOAPOLIDE
Persona che non ha cittadinanza in alcuno Stato in conformità alla legislazione vigente Convenzione delle Nazioni Unite di New York del 1954 ASILO
Il diritto di uno Stato di consentire a un cittadino straniero di entrare e resiedere, e il diritto di opporsi all’esercizio della giurisdizione da parte di qualsiasi altro Stato su quella persona. La Domanda d'Asilo è presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide da intendersi come richiesta di protezione internazionale presso uno Stato membro in base alla Convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo salvo che il cittadino del paese terzo o l’apolide richieda esplicitamente un altro tipo di protezione che possa essere richiesta con domanda separata. ASILO , RICHIEDENTE
Qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di asilo in merito alla quale non sia ancora stata presa una decisione definitiva. Fino a quando non viene presa una decisione definitiva dalle autorità competenti di quel paese, la persona è un richiedente asilo e ha diritto di soggiornare regolarmente nel paese, anche se è arrivato senza documenti d’identità o in maniera irregolare. ASYLUM , SHOPPING
Movimento secondario del richiedente asilo Fenomeno attraverso cui un richiedente asilo decide di fare domanda di asilo in più di uno Stato membro oppure scegliendone uno in particolare sulla base della percezione di un più elevato standard di condizioni di accoglienza o di sicurezza sociale. Questa espressione non ha alcun significato giuridico, ma viene utilizzata nel linguaggio informale anche dalla Commissione Europea, spesso con una connotazione negativa, in quanto presuppone un abuso nella procedura di attribuzione dell’asilo. CATENA MIGRATORIA
Pratica mediante la quale coloro che si sono stabiliti sulla base del ricongiungimento familiare possono, a loro volta, patrocinare l’arrivo di altri familiari, coerentemente agli obblighi previsti nella Convenzione CEDU. Il significato assume una connotazione più ampia quando ci si riferisce anche al coinvolgimento di amici e componenti del gruppo sociale di origine. CEDU
Convezione Europea del Diritti dell'Uomo: sistema innovativo di protezione internazionale dei diritti umani, che concede ai singoli individui la facoltà di ricorrere in tribunale in difesa dei propri diritti. Più formalmente conosciuta come Convenzione europea per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, "è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed è entrata in vigore il 3 settembre 1953. Ad essa sono parti i 47 Stati membri del Consiglio d’Europa. Costituisce il primo dei trattati regionali a tutela dei diritti umani (Diritti umani. Diritto internazionale) e quello più avanzato sotto il profilo dei meccanismi di controllo di carattere giurisdizionale." (Enciclopedia Treccani) CRIMINE CONTRO L'UMANITÀ
Uno degli atti di seguito elencati, nel momento in cui venga commesso nell’ambito di un attacco diffuso o sistematico contro qualsiasi popolazione civile e con la consapevolezza dell’attacco: a) Omicidio; b) Sterminio; c) Riduzione in schiavitù; d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione; e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; f) Tortura; g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità; h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, inspirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere come definito nel paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permesse ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte; i) Sparizione forzata delle persone; j) Apartheid; k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale. (Articolo 7 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale.1998) CLANDESTINO
In Italia si è clandestini quando pur avendo ricevuto un ordine di espulsione si rimane nel paese. Dal 2009 la clandestinità è un reato penale. Insieme dei tratti distintivi di natura spirituale, materiale, intellettuale ed emotiva di una società o di un gruppo sociale. Insieme che comprende, in aggiunta alle arti e alla letteratura, gli stili di vita, i modi di stare insieme, il sistema valoriale, le tradizioni e le credenze. (Dichiarazione Universale sulla diversità culturale delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. UNESCO, Parigi, 2001) Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri. (Convenzione di Dublino, 1990). Regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri. ESODO
Movimenti di popolazione (isolati e sporadici) al di fuori del paese di orgine. Gli esodi di massa sono costituiti da un grande numero di persone, o da una parte di una comunità, in un determinato momento.(Glossario sulla Migrazione a cura dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) GENOCIDIO
Uno dei seguenti atti commessi nell’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, ad esempio: a) uccidere membri del gruppo; b) causare gravi lesioni all’integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo; c) s ottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso; d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso. (Articolo 6 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (1998) e Convenzione delle Nazioni Unite per la Prevenzione e la Repressione del Delitto di Genocidio, 1948) IUS SANGUINIS
Determinazione della nazionalità di una persona sulla base della nazionalità dei suoi genitori (o di un solo genitore o di un genitore in particolare) al momento della nascita o al momento dell’acquisizione della nazionalità da parte di quella persona (i due casi costituiscono momenti differenti nel caso di acquisizione della cittadinanza dopo la nascita).Glossario dell’Osservatorio sulla democrazia dell’Unione Europea (EUDO). IUS SOLI
Principio secondo cui la nazionalità di una persona si determina sulla base del paese di nascita.(Glossario dell’Osservatorio sulla democrazia dell’Unione Europea (EUDO). MIGRANTE, IMMIGRATO
Colui che decide di lasciare volontariamente il proprio paese d’origine per cercare un lavoro e condizioni di vita migliori. A differenza del rifugiato, un migrante non è un perseguitato nel proprio paese e può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza. L’immigrato regolare risiede in uno stato con un permesso di soggiorno rilasciato dall’autorità competente. Il migrante irregolare è una persona che:
MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO
La definizione di “minori non accompagnati” comunemente utilizzata è quella specificata nell’articolo 2 della Direttiva Europea 2001/55/EC3: “i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri”. A livello nazionale, si deve ricorrere alla prima definizione ufficiale fornita dal legislatore nel Regolamento concernente i compiti del Comitato per i Minori Stranieri (D.P.C.M. del 9 dicembre 1999, n. 535), secondo cui il minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato è quel minore non avente cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea e che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano. A tutti i minori stranieri presenti in Italia sono riconosciuti il diritto all’istruzione, il diritto all’assistenza sanitaria e a tutte le tutele applicate ai minori italiani in materia di lavoro, fra cui l’ammissione al lavoro solo dopo il compimento del sedicesimo anno di età e dopo aver adempiuto agli obblighi scolastici. Inoltre ai minori stranieri non accompagnati vengono concesse anche particolari misure giuridiche, di protezione e assistenza, fra cui l’accoglienza in luogo sicuro, la non espulsione, il diritto ad un permesso di soggiorno per minore età e la possibilità di far ricorso agli istituti giuridici della tutela e dell’affidamento familiare. Nei confronti dei minori stranieri valgono tutte le garanzie previste dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge del 27 maggio 1991 PROFUGO, SFOLLATO, IDP
Profugo è un termine generico che indica chi lascia il proprio paese a causa di guerre, invasioni, rivolte o catastrofi naturali. Nel contesto dell’UE, cittadino di un paese terzo o apolide che ha dovuto abbandonare il suo paese o regione d’origine o che è stato evacuato, in particolare in risposta all’appello di organizzazioni internazionali, ed il cui ritorno in condizioni sicure e stabili risulta impossibile a causa della situazione nel paese stesso. Tali soggetto rientrano anche nell’ambito d’applicazione dell’articolo 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 o di altre normative nazionali o internazionali che conferiscono una protezione internazionale, in particolare, a: i) la persona fuggita da zone di conflitto armato o di violenza endemica; ii) la persona che sia soggetta a grave rischio di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o sia stata vittima di siffatte violazioni. Un profugo interno non oltrepassa il confine nazionale, restando all’interno del proprio paese Sfollato (IDP - Internal Displaced Person) Persona o gruppi di persone che sono stati forzati o obbligati a fuggire o ad abbandonare le loro case o i luoghi di abituale residenza (senza però oltrepassare un confine internazionalmente riconosciuto) in particolare come conseguenza o al fine di evitare gli effetti di un conflitto armato, situazioni di violenza generalizzata, violazioni dei diritti umani, disastri naturali o disastri che vedono la corresponsabilità dell’uomo. (Principi guida delle Nazioni Unite sullo sfollamento interno,1998) (www.giustizia.it) PROTEZIONE, UMANITARIA e SUSSIDIARIA
Beneficiario di protezione umanitaria Chi beneficia della protezione umanitaria non è riconosciuto come rifugiato, perché non è vittima di persecuzione individuale nel suo paese ma ha comunque bisogno di di protezione e/o assistenza perché particolarmente vulnerabile sotto il profilo medico, psichico o sociale o perché se fosse rimpratriato potrebbe subire violenze o maltrattamenti. Le norme europee definiscono questo tipo di protezione “sussidiaria”. Beneficiario di protezione umanitaria La protezione sussidiaria è una forma di protezione internazionale prevista dall’Unione europea riconosciuta a chi rischia di subire un danno grave se rimpatriato, a causa di una situazione di violenza generalizzata e di conflitto. Inoltre può ottenere la protezione sussidiaria chi corre il pericolo di subire tortura, condanna a morte o trattamenti inumani o degradanti per motivi diversi da quelli previsti dalla convenzione di Ginevra. RICONGIUMENTO FAMIGLIARE
Instaurazione di un rapporto familiare nei casi in cui: (a) si verifica l’ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei familiari di un cittadino di un paese terzo (definito come lo «sponsor») che soggiorna regolarmente in tale Stato membro, secondo la Direttiva 2003/86/CE, al fine di conservare l’unità familiare, indipendentemente dal fatto che il legame familiare sia anteriore all’ingresso dello sponsor nello Stato membro; (b) si verifica tra il cittadino di uno Stato membro e il cittadino di un paese terzo, entrato nel territorio dell’UE successivamente alla creazione del rapporto di cui sopra al di fuori del territorio UE. RIFUGIATO
La condizione di rifugiato è definita dalla convenzione di Ginevra del 1951, un trattato delle Nazioni Unite firmato da 147 paesi. Nell’articolo 1 della convenzione si legge che il rifugiato è una persona che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese”. Dal punto di vista giuridico-amministrativo è una persona cui è riconosciuto lo status di rifugiato perché se tornasse nel proprio paese d’origine potrebbe essere vittima di persecuzioni. Per persecuzioni s’intendono azioni che, per la loro natura o per la frequenza, sono una violazione grave dei diritti umani fondamentali, e sono commesse per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale. L’Italia ha ripreso la definizione della convenzione nella legge numero 722 del 1954. Nel 2012 nel mondo ci sono stati più di 45,2 milioni di rifugiati. RITORNO VOLONTARIO ASSISTITO
Ritorno assistito o indipendente al paese di origine, al paese di transito o al paese terzo, basato sulla libera volontà di colui che ritorna. Si differenzia dalla partenza volontaria, nel qual caso esiste l’obbligo di ritorno. La persona che rientra senza l’assistenza dello Stato è: a) chi non ha alcun obbligo (giuridico) a farlo. Come indicato nella definizione, la decisione se tornare o meno dipende interamente dal singolo; b) chi è irregolarmente residente e non è stato (ancora) arrestato/individuato (per esempio gli overstayer), ma che decide tuttavia di tornare; c) chi ha chiesto una autorizzazione a soggiornare (ad esempio, i richiedenti protezione internazionale) e, pur non essendo stata ancora ultimata la procedura, decide comunque di tornare. (Glossario sulla Migrazione a cura dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. OIM) Generalmente, movimento mediante cui una persona torna al suo paese di origine, di cittadinanza o di residenza abituale, di solito dopo aver trascorso un significativo periodo di tempo in un altro paese (in genere, un periodo di tempo superiore ai
tre mesi,). Il ritorno può essere volontario o meno. Nell’ambito della Direttiva sul ritorno 2008/115/CE, si intende l’atto di fare rientro di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di ritorno sia forzatamente: - nel proprio paese di origine; o - in un paese di transito in conformità ad accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese; o - in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato. (Glossario sulla Migrazione a cura dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.OIM) SCHENGEN, ACCORDO CONVENZIONE
Con l’Accordo di Schengen, firmato il 14 giugno 1985, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno convenuto di abolire gradualmente i controlli alle frontiere comuni e di introdurre la libera circolazione per tutti i cittadini degli Stati membri firmatari, per quelli degli altri Stati membri o per quelli dei paesi terzi. La Convenzione di Schengen integra l’Accordo e stabilisce le modalità e le garanzie per l’attuazione della libera circolazione. L’accordo e la Convenzione, nonché le norme adottate su tali basi e gli accordi collegati, formano il cosiddetto «acquis di Schengen». Dal 1999, l’acquis ha fatto parte del quadro istituzionale e giuridico dell’Unione Europea in virtù di un protocollo allegato al Trattato di Amsterdam. (Acquis di Schengen - Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985. ) TRATTA
Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento di una persona, il darle ricovero e la successiva accoglienza, compreso il passaggio o il trasferimento del potere di disporre di questa persona, attraverso minacce, uso della forza o altre forme di coercizione, rapimento, inganno, frode, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, offerta o accettazione di pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che abbia il potere di disporre di un’altra persona, a fini di sfruttamento. Una posizione di vulnerabilità implica che la persona interessata non abbia altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compresi l’accattonaggio, la schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività criminali o il prelievo di organi. Sito web anti-tratta dell’UE (http://ec.europa.eu/anti-trafficking/) costituisce un «one-stop-shop» per gli operatori e il pubblico interessato al problema della tratta. XENOFOBIA
Atteggiamenti, pregiudizi e comportamenti che rifiutano, escludono e spesso diffamano altri individui, basati sulla percezione che essi siano stranieri o estranei alla comunità, alla società o all’identità nazionale.(Glossario dei termini relativi alla migrazione a cura dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, UNESCO.) |
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